Se il tuo account Facebook o Instagram fosse disabilitato cosa potresti fare?
Indice dei contenuti
1. Evoluzione dei social network
Cosa si potrebbe fare se un account Facebook o Instagram fossero disabilitati illegittimamente? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare una serie di aspetti del rapporto social media-utente. I social network (o “social o social media”) sono ormai parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. Le persone hanno iniziato a utilizzare i social per rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi, condividendo informazioni, foto e video, ma nel tempo i social si sono evoluti. Negli anni, si è passati da un utilizzo meramente ludico dei social a un utilizzo professionale. Gli influencer e, in generale, le celebrities (vip, vlogger, ecc.) sono stati i primi a intuire il potenziale dei social network per scopi commerciali, principalmente per pubblicizzare prodotti e servizi. Oggi la percezione dei social è profondamente cambiata, se pensiamo che chiunque sponsorizza la propria attività sui social, dal dentista all’avvocato.

2. I social network e il mondo del lavoro
Le persone utilizzano ormai quotidianamente i social media per motivi di lavoro. I social sono perfetti per promuovere prodotti, servizi, brand o progetti e permettono di raggiungere un vasto pubblico in modo relativamente economico e immediato. I social consentono, altresì, di stabilire e mantenere relazioni professionali con colleghi, clienti, partner commerciali e altri professionisti del settore. Questo networking può portare a opportunità di lavoro o partnership commerciali. Le piattaforme social forniscono, inoltre, un terreno fertile per l’osservazione delle tendenze del mercato e del comportamento dei consumatori. Queste informazioni possono essere utili per creare strategie aziendali e campagne di marketing. Un ulteriore aspetto di non poco conto, i social media permettono alle aziende di comunicare direttamente con i propri clienti. Questo può essere utilizzato per fornire assistenza, raccogliere feedback o rispondere a domande e preoccupazioni. Le persone e le aziende possono utilizzare i social media per costruire una presenza online influente. Questo può portare a opportunità di sponsorizzazione, partnership e altre fonti di guadagno. I social media si sono guadagnati una fetta di mercato anche nell’ambito delle risorse umane. È ormai usuale utilizzare i social media per cercare opportunità di lavoro e le aziende spesso utilizzano queste piattaforme per pubblicizzare posizioni aperte e cercare candidati adatti. In generale, i social media offrono una vasta gamma di opportunità per le persone e le aziende di interagire, condividere e promuovere contenuti, permettendo di raggiungere un pubblico più ampio e di accedere a risorse e opportunità che altrimenti potrebbero essere più difficili da ottenere. Le considerazioni che precedono ci permettono di fissare un primo punto molto importante. La eventuale disattivazione di un profilo social non equivale semplicemente alla disattivazione di uno strumento ludico, ma di uno strumento di lavoro e di relazione che consente di avere una visibilità globale.
3. Natura del rapporto utente-social network
Gli utenti-social utilizzano il proprio profilo al fine di promuovere le proprie relazioni, ben oltre quelle promuovibili attraverso contatti strettamente personali; vi è, infatti, un’evidente ricaduta in ogni sfera della personalità e della vita di relazione e, dunque, anche sul piano dell’immagine e delle relazioni professionali. In primo luogo, occorre evidenziare come il gestore o fornitore del servizio (Facebook/Instagram) sia una società privata e, conseguentemente, il suo servizio sia essenzialmente privato (in questo senso, Tribunale di Siena, ord. 19 gennaio 2020). Al tempo stesso, è, altresì, vero che i social network più diffusi (pensiamo, ad esempio, a Facebook e Instagram) hanno un indubbio peso sociale a livello planetario, per la loro operatività senza confini geografici.
Come possiamo qualificare il rapporto tra l’utente e il social network?
Il riferimento normativo a livello europeo lo troviamo nella Direttiva 2019/770/UE (recepita con D.Lgs. n. 173/2021), in applicazione della quale è possibile affermare che tra gestore (social network) e utente-iscritto viene concluso un contratto di fornitura relativo a un servizio digitale. Abbiamo, pertanto, un contratto liberamente concluso tra le parti, in cui attraverso l’iscrizione al servizio online l’utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, sia pubblici che privati. Il rapporto è regolato dalle condizioni generali di contratto (cd. condizioni d’uso) che regolano il rapporto tra utente e fornitore. Il social network fornisce il servizio a titolo gratuito (salvo specifici servizi, pensiamo alla recente spunta blu di verificazione dell’account), traendo comunque un vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l’utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari. Il fatto che il social network fornisca il servizio gratuitamente, non significa che la prestazione sia priva di valutazione economica. Il social network anziché chiedere all’utente-iscritto il pagamento di una somma di denaro per l’utilizzo del servizio riceve una remunerazione da parte di aziende, professionisti e altre organizzazioni per mostrare ai suoi utenti-iscritti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Ciò che permette al social network di individuare i prodotti e i servizi da mostrare ai propri iscritti, sono i dati personali e le preferenze espresse dagli utenti sul proprio profilo. Inoltre, attraverso l’attività di profilazione, cioè quell’attività che permette la raccolta e la elaborazione dei dati personali per suddividere gli utenti in base al comportamento, i social network sono in grado di attuare attività di marketing mirate, per proporre ai propri iscritti prodotti e servizi di cui sono alla ricerca. Non è, pertanto, corretto affermare che l’utente di un social network non offra alcunché al gestore. L’utente autorizza il social network a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, ragion per cui, nonostante la “apparente” gratuità del servizio, sussiste per entrambe le parti (social network e utente-iscritto), il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell’obbligazione (art. 1174 c.c.). Conseguentemente, è possibile affermare che i dati personali dell’utente hanno un evidente valore economico e possono essere qualificati come una controprestazione nel rapporto utente-social network. A tal proposito, vale la pena richiamare la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I. 10.01.2020, n. 260 secondo cui, tra l’altro: “Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”. In conclusione, possiamo affermare il carattere oneroso del rapporto negoziale social network-utente. Il rapporto contrattuale è basato sul sinallagma che vede, da un lato, il servizio social e, dall’altro, i dati personali degli utenti raccolti per fini pubblicitari.

4. Come prevenire la disabilitazione di un profilo Facebook o Instagram.
Quando ci si iscrive ad un social network, pochissime persone leggono le condizioni d’uso della piattaforma. Il più delle volte, le condizioni vengono lette quando sorge un problema come, ad esempio, un Post segnalato perché viola i diritti di altre persone o le linee guida dello stesso social network. Prevenire la disabilitazione di un profilo sui social network è fondamentale quando un profilo viene utilizzato per motivi di lavoro, perché dal mancato utilizzo del profilo social possono derivare danni anche gravi (Ad esempio, perdita di ordini di prodotti e/o servizi, perdita di follower). Le linee guida vengono aggiornate costantemente, motivo per cui devono essere sempre monitorate. La conoscenza delle linee guida non è importante solo per prevenire la disattivazione del proprio profilo, ma anche per correggere eventuali azioni non conformi alla policy del social network. Ad esempio, se il profilo è stato sospeso temporaneamente per un presunto “post” in violazione delle linee guida, la conoscenza di queste regole è utile per capire se c’è stato un errore, ad esempio, da parte del social media manager o se, al contrario, abbiano commesso un errore Facebook o Instagram.
Qui di seguito alcuni suggerimenti che possono aiutare a evitare la disattivazione di un profilo social:
- leggere e, soprattutto, comprendere le condizioni d’uso della piattaforma che stai utilizzando;
- creare una black list di argomenti (da non trattare) e Post da evitare;
- non inviare messaggi o commenti ripetitivi, non sollecitati o fuorvianti;
- evitare lo spam;
- non condividere dati personali senza il consenso delle persone interessate;
- se si ricevono segnalazioni o reclami, rispondere sempre in modo tempestivo per risolvere il problema;
- evitare comportarti aggressivi, minacciosi o molesti verso gli altri utenti, anche quando i commenti (degli utenti stessi) sono maleducati o offensivi;
- non pubblicare o condividere contenuti dannosi per la salute o la sicurezza delle persone;
- assicurarsi di avere i diritti per le immagini pubblicate.
Uno degli obblighi più importanti del social media manager è conoscere e applicare e linee guida del social network, in quanto, senza una completa conoscenza delle linee guida il profilo social è sostanzialmente a rischio ogni giorno. Il social media manager deve essere legato all’azienda con un contratto che regolamenti, nel dettaglio, gli obblighi di questa figura professionale sempre più importante, tenuto conto del crescente utilizzo dei social media. Non esiste una pagina Facebook sulla quale poter individuare tutte le linee guida, ma esistono più linee guida e più argomenti, su pagine differenti, a seconda delle necessità. Esistono le Linee Guida per un comportamento sicuro e rispettoso, che individuano le regole per la pubblicazione dei post a seconda di specifici argomenti: nudo e atti sessuali, violenza e criminalità, bullismo e intimidazioni, incitamento all’odio, immagini forti e violente, autolesionismo e suicidio, sicurezza dei giornalisti, contenuti e standard della community di Facebook. Esiste altresì una Guida alle Inserzioni di Facebook, da rispettare quando si intende sponsorizzare un’attività commerciale. Meta mette altresì a disposizione degli utenti le Linee Guida per editori e creator, per fornire una panoramica su come Facebook gestisce i contenuti. Le linee guida che più ci interessano per l’argomento che stiamo trattando sono le Informazioni sulle Restrizioni relative alle inserzioni, in quanto se è stata applicata una restrizione alla possibilità di sponsorizzare un contenuto, ciò significa che il social network ha accertato una violazione delle regole per la sponsorizzazione dei Post. Una simile restrizione dovrebbe essere “un campanello di allarme”, perché se non ci si uniforma alle regole del social network, la sanzione successiva potrebbe essere la disattivazione del profilo. Instagram, pur facendo parte di Meta (in seguito alla sua acquisizione nel 2012), è una piattaforma diversa e ha le proprie Linee guida della Community, oltre ad una sezione dedicata alle Inserzioni Instagram. Sia Facebook che Instagram mettono a disposizione degli utenti i Centri assistenza, anche in questo caso abbiamo il Centro Assistenza Facebook, che ha creato uno centro specifico per le Aziende e il Centro Assistenza Instagram.
5. Quando può essere disabilitato un account Facebook o Instagram.
Essendo il rapporto utente-social network un contratto di fornitura, possiamo qualificare la disattivazione del profilo social come un recesso (Trib. Siena, cit.; Trib. Catanzaro, sez. X, 30 aprile 2012). Le condizioni e termini di utilizzo del social network non attribuiscono al gestore (Facebook o Instagram) il diritto di recedere ad nutum (cioè il diritto di recedere in qualsiasi momento senza alcuna motivazione). Il recesso è solitamente previsto per l’ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte di uno dei contraenti. In conclusione, il social network può adottare dei provvedimenti che vanno dalla rimozione di contenuti alla disattivazione dell’account, soltanto in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente-iscritto. Ragion per cui si ribadisce come l’analisi del profilo e la verifica delle condizioni d’uso debbano essere costanti, sia al fine di prevenire interruzioni del servizio sia per poter “controbattere” al social network, in caso di disaccordo sull’interpretazione e applicazione delle condizioni d’uso al caso concreto.
6. Come riattivare un account Facebook o Instagram disabilitato.
Una regola essenziale per riattivare un profilo social è che non bisogna perdere tempo, è necessario agire con urgenza. Il motivo è molto semplice, il più delle volte è necessario seguire diversi step prima della riattivazione e non è detto che alla prima richiesta si ottenga un riscontro positivo dal social network. Il primo step è chiedere la riattivazione del profilo contattando l’Assistenza del social network. Generalmente l’Assistenza, se è in grado di risolvere un problema, lo risolve in poche ore, ma è consigliabile non attendere oltre le 24-48 ore, a seconda dei casi. Se l’Assistenza non risolve il problema, il secondo step è diffidare il social network a riattivare il profilo. È molto importante contestare la disattivazione illegittima del profilo social ed evidenziare il danno che l’utente sta subendo a causa della condotta del gestore. Il terzo e ultimo step è ricorrere al Giudice competente per ottenere un provvedimento d’urgenza finalizzato alla riattivazione del profilo Facebook o Instagram. Questi tre step devono essere attivati nell’arco temporale di pochi giorni, perché se l’Assistenza non risolve il problema e il social network non risponde alla diffida, l’urgenza – di intervenire per ottenere la riattivazione del profilo – sarà un elemento fondamentale per poter chiedere al Giudice un provvedimento che riattivi immediatamente il profilo social. Agire tempestivamente è importante, soprattutto, quando un utente utilizza Facebook o Instagram per scopi commerciali; anche la semplice sospensione può causare danni all’utente. Qualora la causa fosse l’unica alternativa, sarà fondamentale studiare le Condizioni di Meta Platforms Ireland Limited per individuare correttamente il Giudice competente e per impostare il contenzioso. Infatti, le citate Condizioni costituiscono un contratto tra l’utente e Meta Platforms Ireland Limited e regolano i rapporti Facebook e Instagram e gli utenti. In caso di reclami o controversie relative all’uso dei Prodotti di Meta da parte dell’utente in qualità di consumatore, l’utente e Meta accettano di risolvere controversie e rispettivi reclami individuali dinanzi a un tribunale competente del Paese di residenza principale dell’utente che abbia giurisdizione in merito. In questo caso, si applicano le leggi del Paese in questione, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi. Pertanto, l’utente privato che si vede disattivato il proprio profilo ingiustamente, potrà far falere le proprie ragioni davanti a un Giudice italiano. Diversamente, in caso di reclamo o controversia derivante dall’uso dei Prodotti di Meta in qualsiasi altra veste, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso e l’uso dei Prodotti di Meta a scopo aziendale o commerciale, l’utente accetta che la controversia o il reclamo vengano risolti dinanzi a un tribunale competente in Irlanda e accetta l’applicazione delle leggi irlandesi, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi (come stabilito dalle Condizioni di cui sopra, paragrafo 4.Ulteriori disposizioni, punto 4.Controversie). Alla luce di quanto sopra esposto, assume ancor più importanza la prevenzione di cui al precedente paragrafo, perché se un’azienda o un utente che utilizzano il profilo social per scopi commerciali dovessero agire presso un Tribunale irlandese, dovrebbero mettere a budget migliaia di euro per le spese legali e dovrebbero attendere un periodo di tempo “non ipotizzabile”, per la definizione del giudizio.

7. Quando è possibile chiedere un risarcimento dei danni.
Se il social network disattiva un profilo social in assenza di violazioni delle condizioni e termini di utilizzo e senza fornire le motivazioni della cancellazione, si configura un inadempimento del social network ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c. (Tribunale di Bologna, sez. II, ord. 10.03.2021).
In tale ipotesi, è possibile agire per chiedere un risarcimento dei danni.
avv. Gianfranco Leggio
(tutti i diritti riservati, pubblicato il 23.10.2023)
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Qui di seguito il testo integrale della:
Sentenza del Tribunale di Ancona, Sez. I, 15.06.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott(…) ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2021 promossa da:
(…) con il patrocinio dell’avv. FUSI EMANUELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FUSI EMANUELE
ATTORE/I
contro
F.I. LTD (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…) elettivamente domiciliato in (…) 00187 ROMA presso il difensore avv. (…)
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; si premette la conoscenza dell’atto di citazione e della comparsa di risposta e della documentazione allegata, nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Occorre, preliminarmente, precisare che il presente procedimento è stato azionato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., ma il rito, con ordinanza del 09.11.2021, è stato mutato ai sensi dell’art. 703 ter.
Posto quanto sopra parte attrice afferma di essere stato un utente dall’anno 2008 della rete sociale denominata “Facebook” fino al mese di settembre 2019 ed aveva, quali contatti digitali, quasi 800 cd. “amici”.
Tale “account” personale era connesso alla propria mail denominata (…) e lamentava che la società M.P. LTD, con sede in I., la quale gestisce la piattaforma gratuita “Facebook” aveva rimosso il proprio “account” (profilo digitale personale in detta piattaforma) senza motivo alcuno e che lo stesso, pur avendo inviato una raccomandata nel mese di marzo 2020 al gestore con la quale ne aveva richiesto l’attivazione, la stessa non aveva sortivo alcun effetto, costringendo lo stesso a procedere, prima in via di mediazione e successivamente con il presente giudizio, per ottenere sia il ripristino/riattivazione del profilo disattivato sia un risarcimento del danno morale soggettivo, quantificabile nella somma minima di Euro 20.000,00. Si costituiva la convenuta, la quale si opponeva alle richieste di parte ricorrente-attrice sostenendo che lo stesso non aveva correttamente identificato l’account principale con la conseguenza che risultava impossibile verificare l’oggetto della domanda, il tutto stante il fatto che il numero identificativo indicato dal (…) nell’atto introduttivo conduceva ad un account pubblicitario mai disabilitato.
Parte resistente-convenuta eccepiva, altresì, che il (…) aveva da oltre dieci anni mantenuto attivo un ulteriore “account facebook” (cd. account secondario) simultaneamente all’account principale, anch’esso denominato “(…)” come quello principale, violando le condizioni e gli standard della comunità di M.P.I., che gli ha permesso, comunque, di mantenere i propri contatti e manifestare il proprio pensiero durante la disabilitazione dell’account principale e che, conseguentemente, non ha subito alcun danno.
Dall’istruttoria, documentale e per testi, è emersa la cancellazione definitiva dell’account principale (rimozione permanente dell’account), la richiesta (dopo tre mesi dalla disattivazione) inascoltata di riattivazione dello stesso, l’eliminazione di tutti i dati e del contratto all’epoca sottoscritto digitalmente relativamente all’account principale, l’impossibilità di avere certezza circa le effettive motivazioni che hanno indotto M.P.I. ha disabilitare definitivamente l’account salvo che lo stesso è avvenuto per non meglio precisata “violazione degli standard della community di facebook”.
Posti i dati sopra indicati ed esulando dalla circostanza che il era, all’epoca della disattivazione, responsabile provinciale dell’organizzazione denominata “Casapound”, occorre esaminare la questione giuridica tesa alla verifica se nella fattispecie per cui è causa vi possa essere o meno una responsabilità contrattuale e, in caso di risposta affermativa, verificare se è stato causato un danno e quanto lo stesso può essere valutato.
Esaminando il primo punto, considerato che non è stato possibile verificare le effettive motivazioni che hanno indotto M.P.I. ha disabilitare definitivamente l’account principale del ricorrente-attore, si osserva che tra le parti è intercorso un contratto a distanza concluso con mezzi telematici diversi dallo scambio di email, il quale si è validamente perfezionato con la conclusione di un flusso di comunicazioni elettroniche che necessitano dell’apposizione di uno o più “click” attraverso i quali il destinatario delle informazioni dichiara di aver letto e di approvare il testo del contratto e delle condizioni generali cui esso rinvia.
Ciò è quanto accaduto nella fase di registrazione dell’account principale di Facebook, attraverso il quale sono state create e gestite successivamente le pagine riconducibili al ricorrente e gli account secondari.
In tal modo si è perfezionato il contratto azionato da parte attrice che ha così accettato le clausole ivi contenute.
Si è, altresì, accertato che la dichiarazione in parola, essendo stata redatta con un mezzo elettronico che consente una registrazione durevole, integra idonea prova scritta dell’accordo e che parte resistente, pur nel trascorrere del tempo, non verosimilmente può aver provveduto alla sua definitiva eliminazione totale, trattandosi pur sempre di un documento in formato elettronico.
Allo stato, pertanto, si è in presenza di un contratto che venne certamente stipulato tra le parti, ma del quale non è stato possibile individuarne il contenuto, così come non è possibile comprendere quali sono stati gli effettivi motivi che hanno indotto la convenuta resistente alla cancellazione dell’account principale risolvendo lo stesso con la disabilitazione definitiva dell’account.
Non si può, pertanto, che concludere circa la certezza dell’avvenuta cessazione della prestazione con il conseguente inadempimento, poiché incombeva sulla resistente – convenuta l’onere di provare l’impossibilità sopravvenuta a lei non imputabile ovvero la legittimità del proprio recesso ad nutum (tra l’altro condizione non prevista nel regolamento contrattuale in atti), il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c..
Tali gravi mancanze impediscono, di fatto, al Giudicante di valutare diversamente la vicenda, anche in termini di competenza giurisdizionale, sollevata ed accolta dal Tribunale di Roma, sezione imprese, con sentenza n.7820/2021, ma solo basarsi sull’esistenza di un contratto relativo ad un account e la sua disattivazione per non meglio precisati motivi.
Passando, quindi, alla valutazione dell’esistenza di un danno, così come lamentato dal ricorrente-attore, si evidenzia che è stato comunque sempre operativo un account secondario con stessa denominazione, circostanza che non appare essere mai stata contestata con conseguente inadempimento contrattuale. Non vi è dubbio, infatti, che la cd. identità digitale (tale può definirsi la propria personalità all’interno del web) deve essere tutelata da atti che sulla base di non meglio precisate condotte possano comportare la sospensione ovvero, come in questo caso, la disabilitazione e cancellazione di un account, sia temporale che definitiva.
Pur essendo gratuita, infatti, non vi è dubbio che l’iscrizione al social network sia consentita per meri scopi di lucro (pubblicità ecc…) poiché i dati raccolti hanno sicuramente un valore economico e che prima di procedere ad una disabilitazione definitiva s’impone alla resistente-convenuta una preventiva verifica delle violazioni contrattuali, stante la circostanza che ciò comporta la cancellazione definitiva dei dati associati all’account con la conseguenza che si ha una lesione dell’identità digitale ed una conseguente responsabilità di tipo contrattuale, alla quale conseguente un risarcimento del danno alla persona, in questo caso digitale, risarcimento ancor più consistente allorquando l’account non è più ripristinabile e sono stati distrutti i dati personali ad esso collegati
Nel caso di specie, si osserva che pur essendo stato disabilitato definitivamente l’account principale, però, non lo è stato quello secondario, contraddistinto con lo stesso nome (pur in violazione delle norme della community) e con gli stessi collegamenti (followers o cd. amici), creato il 23.08.2007 ed attualmente attivo, circostanza non contestata.
Non essendo possibile una determinazione precisa del danno, ma potendo il Giudicante procedere solo equitativamente, appare corretto, valutata la poca giurisprudenza di merito sull’argomento, condannare la resistente-convenuta al versamento della somma di Euro 8.000,00 a favore di parte ricorrente attrice. L’ulteriore domanda di ripristino/riattivazione non può trovare accoglimento data l’impossibilità tecnica.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate sulla base del danno effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda risarcitoria e condanna la M.P.I., in persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere ad (…) la somma di Euro 8.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza all’effettivo soddisfo;
Respinge tutte le altre domande;
Condanna, altresì, la M.P.I., in persona del legale rappresentante, a corrispondere ad (…) le spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovuti, disponendo che le stesse vengano corrisposte direttamente all’avv. Emanuele Fusi dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Conclusione
Così deciso in Ancona, il 15 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.