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Quando un sistema di intelligenza artificiale contribuisce a una decisione o produce un risultato che causa un danno, la domanda più immediata è: chi ne risponde e come si può dimostrare? Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 interviene proprio su questo secondo problema.
La norma non crea una responsabilità civile automatica per ogni errore dell’AI, ma introduce strumenti processuali che possono aiutare il danneggiato a ricostruire il funzionamento del sistema e a ottenere le prove che normalmente si trovano nella disponibilità di altri soggetti.
Per imprese e persone, la tracciabilità e la qualità della documentazione diventano quindi aspetti centrali nella gestione del rischio e nella valutazione di una richiesta di risarcimento.
1. Che cosa cambia con il D.Lgs. 160/2026
La scelta del legislatore è rilevante: il decreto non introduce un nuovo criterio generale di responsabilità, né stabilisce che il fornitore o l’utilizzatore professionale debbano rispondere sempre e comunque dei danni prodotti dall’AI. Restano ferme le regole sostanziali già applicabili, tra cui quelle in materia di inadempimento contrattuale, fatto illecito e attività pericolose (artt. 1218, 2043 e 2050 c.c.).

La novità riguarda soprattutto il percorso per provare la domanda di risarcimento. Chi subisce un danno può non avere accesso ai registri, ai dati tecnici e alle scelte di progettazione o supervisione umana che permettono di capire perché il sistema abbia prodotto un determinato risultato.
Il decreto prova a sopperire a questa necessità, consentendo al giudice di ordinare l’esibizione di prove pertinenti.
Questo non equivale a un risarcimento automatico. Occorre individuare il danno, ricostruire il collegamento con l’utilizzo dell’AI e verificare quale regola di responsabilità sia applicabile al caso concreto. Le nuove disposizioni possono agevolare l’istruttoria, ma non eliminano la necessità di una valutazione giuridica e tecnica del fatto. Ad esempio, una persona riceve un diniego automatizzato per un servizio e ritiene che il risultato sia stato determinato da dati errati o da un malfunzionamento. La decisione, da sola, non prova ancora il diritto al risarcimento; può però costituire un elemento iniziale da affiancare a comunicazioni, documenti e altri fatti utili a chiedere al giudice l’accesso alle informazioni pertinenti.
2. A quali domande di risarcimento si applicano le nuove regole
Le regole sul risarcimento del danno da AI si applicano alle azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. La disposizione fa riferimento all’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale: la questione può quindi riguardare non soltanto chi ha sviluppato o messo a disposizione la tecnologia, ma anche chi la impiega nell’attività professionale o organizzativa, secondo il ruolo effettivamente svolto e i fatti del caso.
Le regole sulla presunzione del nesso causale (salvo prova contraria) e sulla rilevanza della conformità all’AI Act hanno un perimetro più ristretto. Operano quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Questa distinzione conta: non ogni controversia che menziona l’IA attiva automaticamente la presunzione causale.
Il decreto fa inoltre salve la disciplina del risarcimento per violazioni in materia di dati personali e quella sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In concreto, lo stesso fatto può richiedere una valutazione sotto diversi punti di vista: ad esempio, il funzionamento del sistema, il trattamento dei dati e l’eventuale difetto del prodotto.
Quale percorso sia utilizzabile dipende dagli elementi specifici, non dalla sola etichetta “intelligenza artificiale”. Per il consumatore è, inoltre, competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio.
3. Accesso alle prove: i dati tecnici possono diventare decisivi
Il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo di esibire elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema. Chi presenta l’istanza deve allegare di aver subito il danno e fornire fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la domanda, anche quanto al collegamento tra il risultato del sistema e il pregiudizio lamentato.

Non si tratta dunque di una richiesta esplorativa per cercare se esista un illecito: occorre spiegare perché quei documenti siano rilevanti per una vicenda concreta.
Il decreto indica, tra gli elementi che possono essere esibiti: registri, documentazione del sistema di gestione dei rischi, informazioni pertinenti della documentazione tecnica e informazioni sui parametri e sulle modalità della supervisione umana. Il giudice deve limitare l’ordine a ciò che è necessario e proporzionato rispetto alla domanda e bilanciare gli interessi coinvolti. Se vi è rischio di divulgare segreti commerciali o informazioni riservate, deve adottare specifiche misure di tutela.
La mancata esibizione senza giustificato motivo può avere conseguenze probatorie. Il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati dall’istante, valutato ogni altro elemento. Per il terzo che non adempie è prevista una sanzione pecuniaria da 1.500 a € 10.000. La norma non rende però automaticamente vero ogni fatto dedotto né elimina la valutazione complessiva del giudice.
4. La presunzione del nesso causale non prova da sola il danno
Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act, il nesso causale tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria. La presunzione è relativa: la controparte può fornire elementi per contestare il collegamento causale.
Inoltre, il soggetto che agisce deve sempre dimostrare il danno e la violazione dell’obbligo: la facilitazione riguarda il nesso tra questi elementi. Occorre identificare quale obbligo del Regolamento UE 2024/1689 sarebbe stato violato e spiegare perché il pregiudizio lamentato rientri nel collegamento richiesto dalla disposizione. Le questioni di interpretazione e di prova saranno definite nei casi concreti: non è prudente presentare la presunzione come un esito garantito o come una scorciatoia che sostituisce l’analisi dei fatti.
5. La conformità all’AI Act non è uno scudo automatico

Un sistema conforme agli obblighi dell’AI Act, anche se la conformità è certificata, non è per ciò solo esente da responsabilità. La disposizione impedisce di trattare la conformità come una risposta automatica alla domanda risarcitoria.
Non significa, all’opposto, che la conformità sia irrilevante: la documentazione e i controlli possono essere elementi utili nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione complessiva.
Per chi sviluppa o distribuisce sistemi di intelligenza artificiale, la compliance ha quindi una funzione concreta: organizzare il rischio, documentare le scelte e rendere verificabili i controlli. Per chi adotta un sistema, è altrettanto importante sapere quali verifiche compie, come interviene la supervisione umana e quali registrazioni conserva. La documentazione non garantisce che non vi sarà un danno o un contenzioso, ma può aiutare a ricostruire responsabilità e decisioni.
6. Azione diretta contro l’assicuratore: controllare la copertura
Prima di promuovere l’azione, chi ritiene di aver subito un danno può chiedere al presunto responsabile se abbia una copertura assicurativa di responsabilità civile riferita a quel danno. Il destinatario deve rispondere entro 30 giorni, indicando l’esistenza della copertura, gli estremi del contratto e la compagnia. La richiesta non è una condizione di procedibilità. L’omessa o incompleta risposta può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
Il danneggiato può agire direttamente contro l’impresa assicuratrice, ma nei limiti delle somme assicurate e a condizione che esista una copertura applicabile al caso. Il soggetto indicato come responsabile deve partecipare al giudizio: l’azione diretta segue lo stesso termine di prescrizione dell’azione contro il responsabile.

L’assicuratore può opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro. Se paga, può rivalersi sull’assicurato nella misura in cui il contratto gli avrebbe consentito di rifiutare o ridurre la prestazione. La norma, quindi, non istituisce un’assicurazione obbligatoria generale per l’IA e non assicura che ogni polizza esistente copra ogni danno tecnologico.
Per imprese e professionisti, la verifica preventiva delle polizze è una scelta di gestione del rischio. Bisogna comprendere quali attività, sistemi, danni e soggetti siano coperti, quali esclusioni operino e come siano coordinati i contratti di responsabilità civile, prodotto, professionale o cyber. Per chi ha subito il danno, la richiesta di informazioni assicurative può essere utile per individuare i soggetti coinvolti e valutare la concreta capienza della copertura.
7. Che cosa possono fare imprese, fornitori e utilizzatori
Le nuove regole rendono più importante la preparazione prima che si verifichi una controversia. Fornitori, importatori, distributori e organizzazioni che impiegano sistemi di intelligenza artificiale possono partire da tre verifiche:
- 1) Mappare ruoli e passaggi: chiarire chi fornisce, integra, configura e utilizza il sistema, chi decide quali dati inserire e chi controlla l’output. Le definizioni e i ruoli dell’AI Act sono un riferimento per descrivere la catena degli operatori.
- 2) Conservare una documentazione ricostruibile: predisporre processi per registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica e supervisione umana nei casi e secondo gli obblighi applicabili.
- 3) Rivedere contratti e assicurazioni: stabilire chi conserva le informazioni, come si gestiscono richieste e incidenti, quali impegni assumono i fornitori e se le polizze coprono effettivamente l’attività svolta. Una clausola o una certificazione non elimina automaticamente la responsabilità.
Anche chi ha subito il danno può organizzare per tempo le informazioni utili. È opportuno conservare il risultato contestato, le comunicazioni, le date, i documenti che mostrano le conseguenze pratiche e le richieste già inviate. È utile descrivere con parole semplici che cosa è accaduto e perché si ritiene che l’output dell’IA abbia avuto un ruolo. Non occorre conoscere il codice del sistema per raccogliere questi primi elementi, ma una valutazione legale e tecnica può aiutare a distinguere una decisione sfavorevole da una condotta risarcibile.
8. Il risarcimento da intelligenza artificiale richiede un’analisi concreta
Il D.Lgs. 160/2026 offre strumenti nuovi, ma la loro utilità dipende dalla ricostruzione del singolo caso. Occorre valutare il rapporto tra le parti, il danno, il ruolo svolto dai diversi operatori, l’obbligo eventualmente violato, le prove disponibili, le regole su dati personali o prodotti e l’esistenza di coperture assicurative.
La legge non promette un risarcimento automatico: permette di affrontare alcune difficoltà informative e probatorie che, nei casi di intelligenza artificiale, possono pesare molto. Per un’impresa, una verifica preventiva di contratti, governance e documentazione può individuare lacune prima che diventino un problema processuale. Per la persona o l’organizzazione che ha subito un danno, un esame tempestivo dei fatti può chiarire quali prove conservare e quale percorso di tutela sia coerente. L’obiettivo è trasformare un evento opaco in una vicenda documentata, valutabile e affrontabile con strumenti adeguati.
avv. Gianfranco Leggio
16.10.2026