Intelligenza Artificiale (IA)
Indice dei contenuti
1. Quadro normativo

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il testo definitivo (successivamente il 21 maggio 2024 anche dal Consiglio UE) del Regolamento della comunità Europea 13 giugno 2024 n. 2024/1689/UE (“AI Act”). ll Regolamento stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) (Testo rilevante ai fini del SEE).
È un provvedimento storico, perché è la prima normativa uniforme su questo genere di tecnologie, ad eccezione dell’Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence firmato dal Presidente USA Biden il 30 ottobre 2023.
Il regolamento definisce l’intelligenza artificiale come un “sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali“.
Il 17 settembre 2025, il Senato ha approvato in via definitiva la prima legge sull’intelligenza artificiale: la Legge del 23 settembre 2025 n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 n. 223. La legge si fonda su princìpi di uso antropocentrico, trasparente e sicuro dell’AI, con particolare attenzione all’innovazione, alla cybersicurezza, all’accessibilità e alla tutela della riservatezza.

Il provvedimento prevede un meccanismo di programmazione strategica: la Strategia nazionale per l’IA sarà predisposta e aggiornata con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con il supporto di ACN e AgID e il coinvolgimento delle principali autorità settoriali. Al fine di rafforzare la trasparenza è previsto un monitoraggio annuale al Parlamento.
2. La nuova era del diritto

Possiamo definire il 2024 l’anno “zero” della normativa sull’intelligenza artificiale, l’anno in cui gli esseri umani iniziano a regolamentare un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile.
Le norme sull’IA devono proteggere la salute delle persone, la sicurezza e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente e, soprattutto, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, nonché promuovere l’innovazione.
La vera sfida per il legislatore sarà “stare al passo” con uno sviluppo tecnologico capace di rendere obsoleti strumenti elettronici e software dopo alcuni mesi.

La creazione, la diffusione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono operazioni che necessitano di studio e programmazione, perchè gli operatori del settore dovranno rispettare non solo il regolamento UE sull’IA e le normative nazionali sull’intelligenza artificiale, ma anche le normative, europee e nazionali, che tutelano i diritti fondamentali delle persone, come, ad esempio, la normativa sulla privacy e i diritti dei consumatori (ad esempio, Codice del Consumo).
3. Autorita’ nazionali per l’Intelligenza artificiale
La legge sull’Intelligenza Artificiale istituisce le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale disponendo che:
- (°) l’AgID (Agenzia per il l’Italia Digitale):
- – promuova l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- – definisca le procedure;
- – eserciti le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.
- (°) l’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale):
- – sia responsabile della vigilanza (incluse le attività ispettive e sanzionatorie) dei sistemi di intelligenza artificiale;
- – promuova e sviluppi l’intelligenza artificiale relativamente ai profili della cybersicurezza.
Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale assicurano il coordinamento e la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro.
I compiti delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale non fanno venir meno le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Consulenza legale intelligenza artificiale (IA)
Pianifica la tua attività prima di utilizzare un sistema di intelligenza artificiale:
(1) – analisi del caso concreto al fine di accertare in che modo un soggetto possa essere interessato o meno dalla normativa IA, individuando le possibili soluzioni;
(2) – valutazione di impatto per i sistemi di IA ad alto rischio (art. 27 Regolamento) e su base volontaria;
(3) – individuazione di eventuali ulteriori normative applicabili, oltre al regolamento IA, sia nell’interesse dell’imprenditore/professionista, sia nell’interesse delle persone coinvolte o comunque interessate dal sistema di IA (Ad esempio, GDPR, specifiche norma a tutela del consumatore);

(4) – creazione di modelli organizzativi IA al fine di garantire una maggiore sicurezza ed efficienza nell’applicazione della normativa IA; il modello può essere inserito in un contesto più ampio di modello 231;
(5) – contrattualistica per imprese, start-up e professionisti nella fase di sviluppo e di commercializzazione di sistemi di intelligenza artificiale.
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