Pratiche vietate dall’AI Act: quando usare l’intelligenza artificiale può diventare illecito

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1. Pratiche AI: cosa è lecito e cosa non lo è

Uno degli errori più pericolosi che un’impresa possa commettere quando inizia a utilizzare l’intelligenza artificiale è credere che tutto ciò che è tecnicamente possibile sia anche giuridicamente consentito.

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Non è così. L’AI Act non si limita a imporre obblighi, standard o requisiti di trasparenza. In alcuni casi, traccia un confine netto e dice che determinati usi dell’intelligenza artificiale non possono essere ammessi. È qui che entrano in gioco le cosiddette pratiche vietate.

Per il mondo delle imprese, questo è un punto essenziale. Molti pensano che i problemi di compliance riguardino solo la documentazione, le informative o la gestione dei dati. In realtà esiste anche un livello più radicale: ci sono applicazioni dell’AI che, per il loro impatto sui diritti fondamentali e sulla dignità delle persone, il legislatore europeo considera incompatibili con il modello di intelligenza artificiale che intende promuovere.

2. L’AI non è una tecnologia neutra

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Il Regolamento (UE) 2024/1689 dedica una sezione specifica alle pratiche di IA vietate. Già questa scelta è significativa. Significa che il legislatore non guarda all’AI come a una tecnologia neutra, che può sempre essere regolata soltanto con cautele o limiti.

In alcune ipotesi, la tecnologia viene ritenuta talmente invasiva o pericolosa da giustificare un vero divieto. L’obiettivo del regolamento è promuovere un’AI affidabile, antropocentrica e conforme ai valori dell’Unione, proteggendo persone fisiche, imprese, democrazia, Stato di diritto e altri interessi fondamentali. Da questa impostazione discende la logica del divieto: quando l’uso dell’AI supera certi limiti, non basta mitigarlo, va escluso.

3. Utilizzo concreto dell’AI

La prima lezione pratica per le imprese è che il rischio non dipende solo dal nome commerciale del software o dalla descrizione che ne fa il fornitore, ma dal modo in cui il sistema viene utilizzato. Questo significa che lo stesso strumento può avere un impiego lecito in un contesto e diventare problematico in un altro. È una distinzione cruciale, perché sposta l’attenzione dalla tecnologia “in sé” al caso d’uso concreto.

In pratica, per le imprese non è sufficiente dire “abbiamo comprato un tool noto sul mercato” oppure “il fornitore dice che è conforme”. Bisogna analizzare se, nel modo concreto in cui lo si usa, il sistema rischi di produrre effetti incompatibili con i diritti fondamentali.

Un terreno molto delicato è quello dell’influenza sul comportamento delle persone. Se un sistema AI viene impiegato in modo da manipolare utenti, sfruttare vulnerabilità, spingere decisioni in modo poco trasparente o alterare significativamente libertà e autodeterminazione, il problema non è solo etico, ma legale.

Questo punto è particolarmente importante per le aziende che usano AI in marketing, customer experience, analisi comportamentale o gestione del personale. L’efficienza commerciale, da sola, non basta a rendere accettabile qualunque impiego della tecnologia. Un algoritmo molto efficace dal punto di vista economico può essere, allo stesso tempo, incompatibile con il modello europeo di tutela delle persone. E’ proprio questo il motivo per cui una lettura puramente tecnica o commerciale dell’AI è insufficiente.

La legge italiana 23 settembre 2025 n. 132 rafforza questo impianto valoriale richiamando trasparenza, sicurezza, non discriminazione, protezione dei dati personali, proporzionalità e sorveglianza umana. Il messaggio è molto chiaro: l’AI non va giudicata solo dalla sua utilità, ma anche dalla qualità del rapporto che costruisce con i diritti e con la persona. Per le imprese questo si traduce in una domanda molto pratica: stiamo usando l’AI per supportare decisioni e servizi, oppure stiamo spingendo la tecnologia oltre un confine che l’ordinamento non considera più tollerabile?

4. Mai fidarsi troppo del tool o del fornitore AI

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Uno degli aspetti più pericolosi delle pratiche vietate è che l’impresa potrebbe non accorgersi subito di essere entrata in una zona critica. Accade perché spesso ci si fida troppo del linguaggio commerciale del fornitore o si guarda solo alla produttività dello strumento.

Invece, la domanda centrale dovrebbe essere un’altra: questo sistema, nel contesto in cui lo usiamo, rischia di ledere diritti, comprimere libertà, influenzare persone in modo non trasparente o creare forme di trattamento sproporzionate? Se la risposta è anche solo dubbia, è necessario fermarsi ed effettuare una valutazione d’impatto.

5. Tre regole base

Le imprese dovrebbero quindi adottare almeno tre regole base:

  • non considerare solo il nome del software o la sua diffusione sul mercato come garanzia;
  • analizzare sempre il caso d’uso concreto, non la scheda commerciale del prodotto;
  • sottoporre a valutazione preventiva gli impieghi dell’AI che incidono su comportamenti, decisioni, classificazioni o relazioni con utenti, clienti o lavoratori.

In conclusione, parlare di pratiche vietate non significa fare allarmismo, ma prendere sul serio il fatto che l’AI Act non disciplina solo come usare bene l’intelligenza artificiale, ma anche quando non si può usarla affatto.

Questo è uno dei passaggi più maturi della normativa europea: riconoscere che non tutto ciò che è tecnicamente disponibile è automaticamente compatibile con il quadro dei diritti fondamentali.

25 febbraio 2026

avv. Gianfranco Leggio

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